{"id":34968,"date":"2015-04-17T00:00:00","date_gmt":"2015-04-16T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/figctrento.it\/site\/index.php\/2015\/04\/17\/vincolo-sportivo-per-i-calciatori-dilettanti\/"},"modified":"2022-11-25T23:15:52","modified_gmt":"2022-11-25T22:15:52","slug":"vincolo-sportivo-per-i-calciatori-dilettanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/2015\/04\/17\/vincolo-sportivo-per-i-calciatori-dilettanti\/","title":{"rendered":"Vincolo Sportivo per i Calciatori Dilettanti"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>Con riferimento alla questione del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti, venuta alla ribalta a seguito della sentenza del&nbsp;Giudice&nbsp;tutelare del Tribunale di Verbania,&nbsp;il Presidente Ettore Pellizzari ritiene opportuno informare tutte le Societ\u00e0 attraverso il parere giuridico, di seguito riportato,&nbsp;espresso dall&#8217;avvocato Claudio Bocchietti, Vicepresidente della L.N.D. per l&#8217;Area Nord. <\/p>\n<p><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><\/p>\n<p><\/font><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style='color: rgb(31, 73, 125); font-family: \"Calibri\",sans-serif; font-size: 11pt;'>\u201cUna Sentenza, per giunta gravemente errata dal punto di vista<br \/>\ngiuridico, non \u00e8 una legge, non fa giurisprudenza, merita solo di essere<br \/>\nimpugnata nella opportuna sede giudiziaria che \u00e8 la Corte di Cassazione. Come<br \/>\nFederazione stiamo valutando con i nostri consulenti legali proprio<br \/>\nl\u2019opportunit\u00e0 di ricorrere in Cassazione con i nostri Avvocati. La Sentenza<br \/>\ninfatti ha affermato un principio giuridico assolutamente inaccettabile non<br \/>\nsolo per le nostre societ\u00e0 sportive, ma per l\u2019intero mondo dello sport<br \/>\ngiovanile, il principio in base al quale per tesserarsi per qualsiasi sport<br \/>\noccorrerebbe l\u2019autorizzazione del Giudice Tutelare. Anche il tesseramento<br \/>\ndunque avrebbe bisogno della \u201ccarta bollata\u201d e dei tempi biblici della<br \/>\nmagistratura ordinaria per essere valido ed efficace, il che non \u00e8<br \/>\nassolutamente accettabile. D\u2019altra parte non \u00e8 accettabile, se mi \u00e8 consentita<br \/>\nuna valutazione tecnico-giuridica, la stessa base del ragionamento applicato<br \/>\ndal Giudice. Quest\u2019ultimo, infatti, in base alle notizie di stampa di cui fino<br \/>\nad ora siamo in possesso, ha applicato il III comma dell\u2019art. 320 c.c.<br \/>\ninquadrando il tesseramento tra gli atti di \u201cstraordinaria amministrazione\u201d per<br \/>\nil quali non basta la firma dei due genitori ma, appunto, occorre<br \/>\nnecessariamente l\u2019autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale. Gi\u00e0 solo<br \/>\nil fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cio\u00e8<br \/>\ndannoso per il minore \u00e8 una cosa aberrante perch\u00e9 lo sport rappresenta un modo<br \/>\nper crescere sani e non certo un pericolo da evitare. Lo stesso art. 320 c.c.<br \/>\nsottolinea quali sono gli atti che richiedono l\u2019autorizzazione del Giudice<br \/>\nTutelare. Si tratta degli atti con i quali i genitori vorrebbero vendere dei<br \/>\nbeni dei propri figli minori, ipotecarli, darli in pegno, atti con i quali i<br \/>\ngenitori rinunciano ad una eredit\u00e0 o accettano una eredit\u00e0 con grandi passivit\u00e0<br \/>\na danno del figlio minore, atti con i quali i genitori contraggono prestiti che<br \/>\npoi il minore dovrebbe restituire e atti con i quali il minore stipula<br \/>\ncontratti di locazione di durata superiore a nove anni. Ora, anche solo<br \/>\nipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a<br \/>\nnuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa,<br \/>\n\u00e8 un fatto che ripugna prima che al diritto al buon senso. Quindi a mio parere<br \/>\nla Sentenza merita di essere impugnata in Cassazione perch\u00e9 diversamente si<br \/>\ncreerebbe la paralisi totale dello sport giovanile. <\/span><\/p>\n<p><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><\/p>\n<p><\/font><\/p>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt;\"><span style='color: rgb(31, 73, 125); font-family: \"Calibri\",sans-serif; font-size: 11pt;'>Il Giudice ha annullato il tesseramento qualificandolo come atto<br \/>\ndi \u201cstraordinaria amministrazione\u201d per conto del minore. Ogni altra valutazione<br \/>\ndella Sentenza appare allo stato strumentale ed infondata. In particolare il<br \/>\nGiudice non ha detto e non poteva dire ci\u00f2 che qualche associazione di calciatori<br \/>\nintende fargli dire. Il Giudice non ha detto che il tesseramento pluriennale \u00e8<br \/>\nillegittimo in s\u00e9 e per s\u00e9. E nessun Giudice ad oggi pu\u00f2 dire che un<br \/>\ntesseramento fino a 25 anni, com\u2019\u00e8 quello dei calciatori della FIGC-LND, sia<br \/>\ncontrario alle regole del nostro ordinamento. Voglio ancora ribadire, infatti,<br \/>\nche non esiste alcuna legge n\u00e8 dell\u2019ordinamento sportivo n\u00e8 dell\u2019ordinamento<br \/>\nstatale, che vieti un tesseramento pluriennale. E\u2019 bene ribadire che l\u2019unica<br \/>\nnorma esistente ad oggi sulla durata dei tesseramenti per le Federazioni<br \/>\nSportive \u00e8 l\u2019art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni<br \/>\nSportive, norma emanata dal CONI che, anche nella ultima versione, quella<br \/>\napprovata dal Consiglio Nazionale del CONI il 28.10.2014 al n. 1523, si limita<br \/>\na stabilire che la durata del tesseramento deve essere \u201ccongrua e ragionevole\u201d.<br \/>\nAl di l\u00e0 di questa generica norma non esiste una norma n\u00e8 dello Stato Italiano<br \/>\nn\u00e9 dell\u2019Unione Europea che stabilisca l\u2019obbligo per Federazione di una durata<br \/>\nannuale del tesseramento. Infatti parecchie federazioni anche tra le pi\u00f9<br \/>\nimportanti (tra queste il nuoto e la pallavolo) acconsentono tesseramenti di<br \/>\ndurata anche superiore a quelli previsti dalla FIGC-LND. Per le societ\u00e0 della<br \/>\nFIGC-LND sarebbe estremamente complicato se non impossibile vedersi svincolati<br \/>\ntutti i giocatori al 30 giugno di ogni anno e dover rifare ogni anno, da zero<br \/>\nla propria squadra. E\u2019 un periodo di crisi per tutti, anche per le societ\u00e0<br \/>\nsportive e ipotizzare che una societ\u00e0 sportiva al 30 giugno di ogni anno debba<br \/>\n\u201csborsare\u201d ingenti somme per i giocatori svincolati che farebbero l\u2019asta di se<br \/>\nstessi, significa uccidere il sistema del calcio dilettantistico, sistema<br \/>\nfondato sulla continuit\u00e0 del rapporto associativo con i propri calciatori.<br \/>\nD\u2019altra parte \u00e8 una regola fondamentale del vivere civile quella del \u201cpacta<br \/>\nsunt servanda\u201d: se un calciatore vuole pattuire con la propria societ\u00e0 un<br \/>\nvincolo sportivo valevole solo per una stagione sportiva basta essere chiari<br \/>\nfin dall\u2019inizio e fare applicazione dell\u2019art. 108 NOIF che consente, in<br \/>\nalternativa al vincolo pluriennale, il vincolo annuale. Non \u00e8 corretto che un<br \/>\ngiocatore scelga liberamente di fare un tesseramento pluriennale e poi ricorra<br \/>\nil Giudice per farselo annullare mettendo in crisi la societ\u00e0 sportiva. So che<br \/>\nDelrio voleva aprire un tavolo di confronto su questo tema del vincolo sportivo<br \/>\nnel calcio, noi come FIGC-LND non abbiamo alcuna difficolt\u00e0 a sederci ad un<br \/>\ntavolo politico di trattativa ferme le esigenze delle nostre societ\u00e0 sportive<br \/>\nche dobbiamo in ogni modo tutelare, ma comunque un tale tavolo di cui si \u00e8<br \/>\ntanto parlato, per ora non \u00e8 stato convocato forse perch\u00e9 anche la politica si<br \/>\nrende conto che le richieste dei calciatori non hanno alcun substrato legale e<br \/>\nappaiono contro producenti rispetto allo sviluppo del calcio giovanile che da<br \/>\n50 anni a questa parte in Italia \u00e8 fondato sulla centralit\u00e0 delle societ\u00e0<br \/>\nsportiva che devono poter contare su un minimo di stabilit\u00e0 nelle rose\u201d.<\/span><\/p>\n<p><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><\/p>\n<p><\/font><\/p>\n<p style=\"margin: 0.1pt 0cm;\"><i><span style='color: rgb(31, 73, 125); font-family: \"Arial\",sans-serif; font-size: 9pt;'>Avv. Claudio Bocchietti<\/span><\/i><\/p>\n<p><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\" size=\"3\"><\/p>\n<p><\/font><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con riferimento alla questione del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti, venuta alla ribalta a seguito della sentenza del&nbsp;Giudice&nbsp;tutelare del Tribunale di Verbania,&nbsp;il Presidente Ettore &#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":34969,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-34968","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.figctrento.it\/site\/wp-content\/uploads\/import\/Auto-news-giustizia2.jpeg?fit=300%2C224&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34968"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35939,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34968\/revisions\/35939"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.figctrento.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}