EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO – Decreto Legge 18.5.2021 n. 65

Il Decreto Legge
18.5.2021 n. 65 ha previsto (art. 5) che in zona gialla, dal 1° giugno 2021
all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di
pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui
all’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021 (eventi e competizioni di livello
agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale), esclusivamente con
posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può
essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il
numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto
e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di
pubblico.