OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’ PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Data:
26/04/2021

Ricordiamo che le associazioni, le Onlus e le
fondazioni hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti internet, entro
il 30 giugno di ogni anno
, le informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi, retribuzioni e comunque vantaggi economici di qualunque
genere, 
complessivamente uguali o superiori a 10 mila euro,
effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti
pubblici nell’anno precedente.

 

Le associazioni prive di sito internet assolvono all’obbligo attraverso
la pubblicazione sulla loro pagina Facebook o, in alternativa, sul sito
internet della rete associativa cui appartengono (cfr. Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali R. 2. 11/01/2019).

 

L’onere vale anche per le imprese che devono invece pubblicare tali
importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. I soggetti che redigono il
bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non
tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono agli obblighi
informativi mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, sempre
entro il 30 giugno di ogni anno
, su propri siti internet, secondo
modalità liberamente accessibili al pubblico, o in mancanza di questi ultimi,
sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Tale obbligo è annuale, pertanto, ricordiamo di aggiornare annualmente la
pubblicazione delle informazioni in oggetto.