SVINCOLO GIOCATORI IN VARIAZIONE DI ATTIVITÀ – ART.118 NOIF

Per completezza di informazioni riteniamo utile, per le Società affiliate, fare riferimento alla norma

che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività (Art.118 delle N.O.I.F.).

Dato che il periodo per le richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. si è chiuso il 16 settembre 2016, l’atleta che volesse liberarsi definitivamente dalla variazione di attività (tesseramento in quiescenza e tesseramento in variazione) dovrà essere svincolato, necessariamente, da entrambe le Società.
Il problema sorge in quanto la Società che ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) non riesce a svincolarlo con la procedura telematica in quanto non gli compare nel tabulato degli svincoli.
A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, dovrà provvedere a richiederne lo svincolo all’Ufficio Tesseramento del C.P.A. di Trento; l’istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di attività, dovrà essere proposta su carta intestata della Società, a firma del legale rappresentante o da chi ne è autorizzato e dovrà essere depositata, spedita a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comitato Provinciale Autonomo di Trento (Via Trener 2/2 – 38121 TRENTO) o inviata tramite pec all’indirizzo info@pec.figctrento.it.
Si ricorda che il periodo per svincolare questi atleti è dal 1° al 16 Dicembre 2016 (ore 19:00 per il deposito a mano).