Vincolo Sportivo per i Calciatori Dilettanti
17/04/2015
Con riferimento alla questione del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti, venuta alla ribalta a seguito della sentenza del Giudice tutelare del Tribunale di Verbania, il Presidente Ettore Pellizzari ritiene opportuno informare tutte le Società attraverso il parere giuridico, di seguito riportato, espresso dall’avvocato Claudio Bocchietti, Vicepresidente della L.N.D. per l’Area Nord.
“Una Sentenza, per giunta gravemente errata dal punto di vista
giuridico, non è una legge, non fa giurisprudenza, merita solo di essere
impugnata nella opportuna sede giudiziaria che è la Corte di Cassazione. Come
Federazione stiamo valutando con i nostri consulenti legali proprio
l’opportunità di ricorrere in Cassazione con i nostri Avvocati. La Sentenza
infatti ha affermato un principio giuridico assolutamente inaccettabile non
solo per le nostre società sportive, ma per l’intero mondo dello sport
giovanile, il principio in base al quale per tesserarsi per qualsiasi sport
occorrerebbe l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Anche il tesseramento
dunque avrebbe bisogno della “carta bollata” e dei tempi biblici della
magistratura ordinaria per essere valido ed efficace, il che non è
assolutamente accettabile. D’altra parte non è accettabile, se mi è consentita
una valutazione tecnico-giuridica, la stessa base del ragionamento applicato
dal Giudice. Quest’ultimo, infatti, in base alle notizie di stampa di cui fino
ad ora siamo in possesso, ha applicato il III comma dell’art. 320 c.c.
inquadrando il tesseramento tra gli atti di “straordinaria amministrazione” per
il quali non basta la firma dei due genitori ma, appunto, occorre
necessariamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale. Già solo
il fatto che il tesseramento venga visto come un atto pregiudizievole, cioè
dannoso per il minore è una cosa aberrante perché lo sport rappresenta un modo
per crescere sani e non certo un pericolo da evitare. Lo stesso art. 320 c.c.
sottolinea quali sono gli atti che richiedono l’autorizzazione del Giudice
Tutelare. Si tratta degli atti con i quali i genitori vorrebbero vendere dei
beni dei propri figli minori, ipotecarli, darli in pegno, atti con i quali i
genitori rinunciano ad una eredità o accettano una eredità con grandi passività
a danno del figlio minore, atti con i quali i genitori contraggono prestiti che
poi il minore dovrebbe restituire e atti con i quali il minore stipula
contratti di locazione di durata superiore a nove anni. Ora, anche solo
ipotizzare che il minore che intenda giocare a calcio o fare tennis o andare a
nuotare sia posto in una condizione paragonabile al minore che vende una casa,
è un fatto che ripugna prima che al diritto al buon senso. Quindi a mio parere
la Sentenza merita di essere impugnata in Cassazione perché diversamente si
creerebbe la paralisi totale dello sport giovanile.
Il Giudice ha annullato il tesseramento qualificandolo come atto
di “straordinaria amministrazione” per conto del minore. Ogni altra valutazione
della Sentenza appare allo stato strumentale ed infondata. In particolare il
Giudice non ha detto e non poteva dire ciò che qualche associazione di calciatori
intende fargli dire. Il Giudice non ha detto che il tesseramento pluriennale è
illegittimo in sé e per sé. E nessun Giudice ad oggi può dire che un
tesseramento fino a 25 anni, com’è quello dei calciatori della FIGC-LND, sia
contrario alle regole del nostro ordinamento. Voglio ancora ribadire, infatti,
che non esiste alcuna legge nè dell’ordinamento sportivo nè dell’ordinamento
statale, che vieti un tesseramento pluriennale. E’ bene ribadire che l’unica
norma esistente ad oggi sulla durata dei tesseramenti per le Federazioni
Sportive è l’art. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni
Sportive, norma emanata dal CONI che, anche nella ultima versione, quella
approvata dal Consiglio Nazionale del CONI il 28.10.2014 al n. 1523, si limita
a stabilire che la durata del tesseramento deve essere “congrua e ragionevole”.
Al di là di questa generica norma non esiste una norma nè dello Stato Italiano
né dell’Unione Europea che stabilisca l’obbligo per Federazione di una durata
annuale del tesseramento. Infatti parecchie federazioni anche tra le più
importanti (tra queste il nuoto e la pallavolo) acconsentono tesseramenti di
durata anche superiore a quelli previsti dalla FIGC-LND. Per le società della
FIGC-LND sarebbe estremamente complicato se non impossibile vedersi svincolati
tutti i giocatori al 30 giugno di ogni anno e dover rifare ogni anno, da zero
la propria squadra. E’ un periodo di crisi per tutti, anche per le società
sportive e ipotizzare che una società sportiva al 30 giugno di ogni anno debba
“sborsare” ingenti somme per i giocatori svincolati che farebbero l’asta di se
stessi, significa uccidere il sistema del calcio dilettantistico, sistema
fondato sulla continuità del rapporto associativo con i propri calciatori.
D’altra parte è una regola fondamentale del vivere civile quella del “pacta
sunt servanda”: se un calciatore vuole pattuire con la propria società un
vincolo sportivo valevole solo per una stagione sportiva basta essere chiari
fin dall’inizio e fare applicazione dell’art. 108 NOIF che consente, in
alternativa al vincolo pluriennale, il vincolo annuale. Non è corretto che un
giocatore scelga liberamente di fare un tesseramento pluriennale e poi ricorra
il Giudice per farselo annullare mettendo in crisi la società sportiva. So che
Delrio voleva aprire un tavolo di confronto su questo tema del vincolo sportivo
nel calcio, noi come FIGC-LND non abbiamo alcuna difficoltà a sederci ad un
tavolo politico di trattativa ferme le esigenze delle nostre società sportive
che dobbiamo in ogni modo tutelare, ma comunque un tale tavolo di cui si è
tanto parlato, per ora non è stato convocato forse perché anche la politica si
rende conto che le richieste dei calciatori non hanno alcun substrato legale e
appaiono contro producenti rispetto allo sviluppo del calcio giovanile che da
50 anni a questa parte in Italia è fondato sulla centralità delle società
sportiva che devono poter contare su un minimo di stabilità nelle rose”.
Avv. Claudio Bocchietti